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Il decreto sul greenwashing è applicabile dal 27 settembre

Il decreto recepisce la direttiva UE 2024/825 con l'obiettivo di tutelare i consumatori dalle dichiarazioni ambientali ingannevoli delle imprese

di redazione2
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Dal 27 settembre 2026 trova applicazione il decreto n.30/2026 che recepisce la direttiva UE 2024/825 sul greenwashing. Il decreto, entrato in vigore il 24 marco 2026, ha modificato il Codice del Consumo e interviene sulle modalità con cui le imprese possono dichiarare le qualità ambientali dei loro beni e servizi, rafforzando la tutela del cliente rispetto alle pratiche commerciali ingannevoli. Questo decreto nasce dai dati della Commissione europea, che hanno rilevato come il 53% delle affermazioni ambientali rilevate sui prodotti fosse vago o infondato, mentre il 40% non aveva elementi a sostegno.

Entro il 27 settembre, le imprese devono aver mappato tutte le affermazioni sull’impegno ambientale e sociale utilizzate sull’intero ecosistema commerciale, compresi imballaggio dei prodotti, etichette, siti internet, pubblicità, social media, brochure, cataloghi, denominazioni dei prodotti, campagne promozionali e qualsiasi altra comunicazione che possa aver influenzato le decisioni di acquisto dei consumatori. Successivamente, tutte le affermazioni generiche, non conformi o non verificabili devono essere state eliminate o rettificate, tra cui espressioni come “green“, “eco-friendly” e “sostenibile“, e anche affermazioni che presentano un prodotto come neutro a livello climatico fondati sulla compensazione. Anche affermazioni relative agli obiettivi ambientali futuri devono essere sostenute da impegni misurabili e sottoposti a verifica da una parte terza. Le etichette di sostenibilità non possono essere esibite se non conformi a un sistema di certificazione previsto dal Codice di consumo.

Dal 27 settembre, invece, tutte le comunicazioni commerciali devono essere conformi al nuovo decreto. Perciò devono essere utilizzate solamente affermazioni conformi al decreto e fornire le documentazioni necessarie a verificare le affermazioni fatte, applicando le nuove disposizioni anche alle comunicazioni digitali e alle campagne di marketing, oltre a utilizzare solo le etichette di sostenibilità ammesse e rispettare le nuove norme rispetto la durabilità e riparabilità dei prodotti.

Il decreto non ha previsto un periodo di smaltimento per le scorte non conformi; per questo, la Circolare del 27 agosto ha distinto tra la nuova produzione e le scorte preesistenti. Le aziende devono dimostrare la produzione o l’immissione sul mercato dei prodotti prima del 27 settembre per non conformi, e questi prodotti possono continuare ad essere utilizzati fino al termine della loro shelf life, per un massimo sei mesi.

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