Entra in una nuova fase l’applicazione del Regolamento (UE) 2024/3190, con cui la Commissione europea ha vietato l’impiego del bisfenolo A, noto come BPA, in numerosi materiali e oggetti destinati al contatto con gli alimenti.
Il provvedimento interessa anche i rivestimenti interni degli imballaggi metallici monouso, comprese le lattine utilizzate per birra, bibite analcoliche, energy drink e altre bevande pronte al consumo. Dal 20 luglio 2026 non possono più essere immessi per la prima volta sul mercato europeo gli imballaggi non conformi che non rientrano nelle deroghe o nei periodi transitori previsti dalla normativa.
Gli effetti per bar, ristoranti e strutture ricettive
Gli obblighi ricadono principalmente sui produttori di materiali e imballaggi, sulle aziende di riempimento e sugli altri operatori della filiera responsabili della prima immissione sul mercato.
Per bar, ristoranti, hotel e attività di somministrazione non sono invece previsti nuovi adempimenti diretti. Gli esercenti possono continuare ad acquistare le bevande attraverso i normali canali distributivi, facendo affidamento sulla conformità garantita dai fornitori.
Il regolamento prevede infatti una dichiarazione scritta di conformità che deve accompagnare i materiali e gli oggetti nelle diverse fasi della commercializzazione, con l’esclusione della vendita al dettaglio.
Le bevande confezionate in imballaggi immessi legalmente sul mercato entro la scadenza possono continuare a essere distribuite e vendute. Non è quindi previsto il ritiro automatico delle lattine già presenti nei magazzini, nei punti vendita o nei locali.
Una transizione graduale per la filiera
Per evitare interruzioni nelle forniture alimentari, la normativa ha introdotto periodi transitori differenziati. Il 20 luglio 2026 rappresenta il termine generale per la prima immissione sul mercato degli imballaggi monouso non conformi.
Gli imballaggi finali vuoti immessi sul mercato entro tale data possono tuttavia essere riempiti e sigillati nei 12 mesi successivi. Una scadenza più lunga, fissata al 20 gennaio 2028, riguarda invece alcune applicazioni specifiche, tra cui determinati imballaggi destinati alla conservazione di prodotti ortofrutticoli e della pesca.
La distinzione è importante: l’estensione di un anno non costituisce un periodo generale per lo smaltimento delle scorte da parte degli esercenti, ma una disposizione tecnica rivolta alle imprese che utilizzano gli imballaggi già prodotti e commercializzati.
Le ragioni del divieto
La decisione europea deriva dalla nuova valutazione scientifica pubblicata nel 2023 dall’Autorità europea per la sicurezza alimentare. L’Efsa ha ridotto la dose giornaliera tollerabile del BPA da 4 microgrammi a 0,2 nanogrammi per chilogrammo di peso corporeo, abbassandola di circa 20mila volte.
La revisione ha preso in considerazione soprattutto i possibili effetti della sostanza sul sistema immunitario. Secondo l’Autorità, le stime disponibili sull’esposizione alimentare risultano superiori alla nuova soglia tollerabile per tutte le fasce di età della popolazione.
Verso nuovi rivestimenti per il packaging metallico
Nel periodo di transizione potranno convivere sul mercato confezioni prodotte secondo la precedente disciplina e imballaggi già realizzati senza BPA. Le aziende del packaging stanno progressivamente introducendo rivestimenti e formulazioni alternative, chiamati a garantire la protezione degli alimenti, la resistenza alla corrosione e la durata commerciale dei prodotti.
Per gli operatori della ristorazione e dell’ospitalità non sono previste modifiche immediate nelle modalità di approvvigionamento. Sarà tuttavia utile seguire le indicazioni dei fornitori e le eventuali comunicazioni relative al passaggio ai nuovi imballaggi conformi.
Il Regolamento (UE) 2024/3190 è entrato in vigore il 20 gennaio 2025 ed è stato successivamente oggetto di una rettifica tecnica attraverso il Regolamento (UE) 2026/250.
